giovedì, Marzo 13, 2025

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Femminicidio diventa reato autonomo punibile con l’ergastolo. Meloni: “Passo avanti per tutela vittime violenza”

(Adnkronos) – Via libera in Consiglio dei ministri al disegno di legge sul femminicidio. “E’ un passo avanti per la tutela delle vittime di violenza” ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento “estremamente significativo, che introduce nel nostro ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo, sanzionandolo con l’ergastolo”. Prevede, inoltre, “aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e revenge porn. Norme che considero molto importanti e che abbiamo fortemente voluto per dare una sferzata nella lotta a questa intollerabile piaga. Ringrazio i ministri che hanno lavorato al provvedimento e che ci hanno permesso di raggiungere, alla vigilia della Festa della Donna, questo importante risultato”. 

 

La ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Maria Roccella spiega che si tratta di un importante “mutamento culturale” perché con il ddl “diventa un reato autonomo”. Sin dall’inizio del suo mandato, ha spiegato Roccella, il governo è intervenuto per contrastare la violenza nei confronti delle donne: “Abbiamo fatto un primo intervento legislativo che aveva degli elementi anche molto innovativi come l’arresto in flagranza differita”, puntando “proprio sulle misure cautelari, quindi, sugli strumenti della prevenzione”, ma “i femminicidi sono diminuiti solo in misura molto lieve e, quindi, abbiamo ritenuto fosse il caso di intervenire nuovamente”, ha sottolineato. Femminicidio, ha rimarcato Roccella, “è una parola che usiamo abitualmente e che c’è, per esempio, nella titolazione della Commissione bicamerale, la possiamo leggere nelle sentenze. Ma fino a ora non era mai entrata nel codice (penale, ndr.)”. 

 

Parla di una svolta epocale anche il ministro di Giustizia Carlo Nordio riferendosi alla “fattispecie autonoma”, aggiungendo che una “novità importante è l’attenzione riservata a vittima o parenti”. C’è la “necessità di sentire l’opinione della vittima anche quando si chiede un patteggiamento”. “E’ necessario ascoltare la vittima” anche quando si parla di “liberazione” o “attenuazione” delle misure nei confronti del detenuto per questo tipo di reati”. 

 

L’introduzione del delitto di femminicidio è propedeutica”, spiega il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, “alla presentazione di un testo unico che stiamo elaborando con il ministro Roccella e i ministri competenti e che conterrà tutte le norme che riguardano da una parte i diritti delle donne – perché esse ne abbiano consapevolezza – e dall’altro tutte le forme di negazione dei diritti e di violenza fino al femminicidio”. 

 

”Il nostro impegno – sottolinea il ministro del Lavoro, Marina Calderone – deve essere certamente quello di punire chi si rende responsabile di un reato così efferato, però, contemporaneamente c’è anche l’impegno da parte del governo, con gli strumenti che abbiamo messo in campo, per sostenere chi si trova in una condizione di difficoltà e di criticità e soprattutto dare alle donne la possibilità di potersi liberare da situazioni così tragiche”. 

 

La bozza del ddl in sette articoli è stata visionata questa mattina dall’Adnkronos. Il governo vara una stretta sui reati, legati alla violenza di genere. Previste aggravanti e aumenti di pena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e stalking, quando il reato è motivato da odio o discriminazione di genere. Nel testo viene ampliato il diritto della vittima a essere informata sul procedimento e sulla richiesta di patteggiamento dell’imputato. Viene, inoltre, introdotta una maggiore tutela delle vittime nei procedimenti per femminicidio, tentato femminicidio e altri reati di violenza di genere. 

Per i reati di femminicidio, violenza domestica e stalking sono previste misure cautelari più severe, con la possibilità di arresti domiciliari o custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Previsto, inoltre, l’obbligo di comunicazione alle vittime o ai loro familiari “quando al condannato o all’internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto”, si legge anche nel testo visionato dall’Adnkronos. 

Anche nei casi di tentato femminicidio il procuratore della Repubblica può revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il pubblico ministero non assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di diciotto anni o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.  

L’articolo 5 del testo prevede che anche nel caso di tentato femminicidio il procuratore della Repubblica può “con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale” secondo cui il pubblico ministero “assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”. 

“Chiunque cagiona la morte di una donna – si legge nel primo articolo della bozza – quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575”. Quando ricorre una sola circostanza attenuante “la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro”, si legge ancora al primo comma dell’articolo uno del testo. E ancora: “Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”. 

L’articolo 2, per esempio, apporta alcune modifiche al codice di procedura penale: all’articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all’articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2”. 

 

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